Facciamo il punto sulla situazione della normativa delle onde medie in Italia, alla data del 10 gennaio 2016;
invito anche a leggere il vademecum http://www.dirittoalradioascolto.sm/vademecum_onde_medie.pdf
(versione aggiornata al 14 novembre 2015).
Passaggi principali della vicenda normativa
1. con l’art. 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) è stato finalmente affermato il
diritto degli operatori privati di trasmettere in onde medie;
2. la rubrica dell’articolo parla di “assegnazione dei diritti d'uso” in riferimento alle frequenze radio in
onde medie a modulazione di ampiezza (AM): con questa terminologia la legge ha fatto
chiaramente intendere che le frequenze in onde medie sono una “risorsa scarsa” (vedi “allegato 25-
art. 8” del Codice delle comunicazioni elettroniche), da assegnare pertanto - da parte dello Stato -
mediante apposite gare;
3. sempre l’articolo 4 precisa che l’assegnazione delle frequenze avverrà da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE), previa individuazione dei relativi criteri e modalità di assegnazione da
parte dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
4. l’AGCOM ha scritto una bozza di tali criteri e li ha sottoposti ad una consultazione, chiusasi in data
26 novembre 2015; ad oggi (10 gennaio 2016) non si ancora notizia degli esiti di tale consultazione
e, di conseguenza, l’Autorità non ha ancora emanato il Regolamento contenente i criteri e le
modalità di assegnazione delle frequenze in onde medie;
5. fino a quando non usciranno il Regolamento dell’AGCOM, il MISE non potrà fare la gara per
assegnare le frequenze.
Considerazioni a margine della normativa che ha introdotto il principio del pluralismo degli operatori
italiani in onde medie
a) esiste l’autorizzazione generale» a trasmettere: essa riguarda molteplici categorie di operatori
radiofonici ed è sufficiente ad operare solamente quando le frequenze da utilizzare non vengano
considerate una «risorsa scarsa»;
b) se la risorsa è invece considerata scarsa dalle autorità, è necessaria anche la concessione del diritto
d’uso di una frequenza (la quale, pertanto, non viene scelta da chi vuole trasmettere, ma verrà
assegnata dal Ministero): è appunto il caso delle frequenze nella gamma delle onde medie;
c) è’ vero che molti di coloro che stanno già trasmettendo in onde medie hanno presentato
solamente la SCIA volta a conseguire l’autorizzazione generale, palesando quindi la propria attività,
ma ciò è conseguenza del ritardo - di almeno quindici anni – delle autorità statali nel fissare le
regole affinché anche i privati possano trasmettere in onde medie;
d) infatti, dopo qualche atto di sequestro operato negli scorsi anni, il Ministero dovette rinunciare ad
ogni intervento inibitorio e si pose in un atteggiamento di inerzia, in considerazione che la
giurisprudenza afferma che non commette reato chi installi ed eserciti un impianto di diffusione
radiofonica e televisiva di portata non eccedente l’ambito locale, pure non essendo in possesso
della prescritta autorizzazione, ma che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione
legislativa dei requisiti necessari per ottenerla (vedi a pag. 4 del paragrafo 4 del mio vademecum);
e) è assolutamente fondamentale che si rispetti il criterio dell’ambito locale, evitando quindi di cedere alla
tentazione di alzare la potenza del proprio trasmettitore per il gusto di ricevere un rapporto di ricezione da
paesi lontani o, più semplicemente, per essere ascoltati anche al di fuori del proprio bacino d’utenza: SE
COSI’ NON SI FACESSE, SI RISCHIEREBBE IL SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI E LA DENUNCIA PENALE;
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f) l’uscita della nuova legge ha, ovviamente, messo in difficoltà il Ministero. Infatti, come illustro al
paragrafo 9 bis del mio vademecum (a pag. 12), il Ministero, quando ebbe ricevuto le prime SCIA
finalizzate all'autorizzazione generale a trasmettere in onde medie, provvide a rispondere con un
implicito diniego, con la motivazione che finché l'AGCOM non avrebbe emanato i criteri per
l’assegnazione in concessione, non sarebbe stato possibile nemmeno dare seguito alle SCIA volte a
conseguire la preliminare autorizzazione;
g) quello che afferma il Ministero è assolutamente sbagliato, ma si dovrebbe fare un ricorso dinanzi al
giudice amministrativo affinché fosse indotto a cambiare il proprio atteggiamento;
h) quando finalmente uscirà il regolamento AGCOM tutti (anche coloro che stanno già trasmettendo),
dovranno richiedere anche la concessione;
i) non è detto che chi già trasmette ottenga in concessione la frequenza attualmente in uso;
l) siccome il futuro regolamento non potrà modificare le norme di legge (contenute nel Codice delle
comunicazioni elettroniche o nel TUSMAR), coloro che potranno richiedere tanto l’autorizzazione
che la concessione per le trasmissioni in ambito locale saranno solamente i seguenti soggetti a
carattere collettivo (indicati a pag. 8 del paragrafo 7 del mio vademecum):
società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in
regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale (se si tratta di un’emittente di
radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale);
associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro
(se si tratta di un’emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario);
m) in attesa del regolamento AGCOM, ci si può chiedere se valga la pena di inviare al Ministero la SCIA
volta a conseguire l’autorizzazione generale a trasmettere in onde medie, anche se il Ministero non
è ancora pronto a rilasciare la concessione delle frequenza.
La risposta è positiva solamente se si sia già intenzionati e – soprattutto - con le apparecchiature
pronte a trasmettere; se così non fosse, è opportuno invece aspettare il nuovo regolamento
AGCOM;
n) da ultimo, ricordo che il fatto di essere già in onda non comporterà – al momento dell’effettuazione
delle gare ministeriali - alcuna priorità nell’assegnazione della frequenza in uso o, comunque, di una
qualsivoglia altra frequenza.
Per quanto riguarda altre informazioni (costi della concessione, tempi per lo svolgimento delle gare, altri
aspetti amministrativi) non posso che ribadire che dobbiamo aspettare l’uscita del regolamento AGCOM e
del bando di gara del MISE e ricordare che, intanto, chi già trasmette continui a farlo
(questo,naturalmente, solo se ha già presentato la SCIA volta al conseguimento dell’autorizzazione
generale, forte del motto «QUANDO SI TRATTA DI RADIODIFFUSIONE: PIRATI FORSE, CLANDESTINI MAI !»).
10 gennaio 2016
Giorgio Marsiglio
http://www.dirittoalradioascolto.sm/onde_medie_stato_dell'arte_10.1.2016.pdf