A 14 anni dai fatti di Mestre ho deciso di riproporvi alcuni scritti dell'epoca, per non dimenticare.... mi auguro che chi all'epoca "contribuì" a far accadere tutto questo, possa ancora oggi avere uno slancio di dignità, quardarsi allo specchio e sputarsi in faccia....
Cari amici,
in molti mi hanno chiesto di commentare i fatti che si sono verificati a Mestre durante l'ultimo DX Camp organizzato dal Co.Rad. Sono stato indeciso fino all'ultimo se fornire o meno queste righe al pubblico (sempre più ristretto ai soliti "quattro gatti"), considerata la mia recente decisione di cessare di commentare il malcostume e le svenevolezze del nostro hobby che ha imboccato ormai la strada senza ritorno dell'autodistruzione interna e dell'autoridicolizzazione all'esterno. Effettivamente, però, ciò che è accaduto è piuttosto grave e getta una luce oscura e inquietante sul futuro del nostro associazionismo, e, in breve, dello stesso hobby, giacché è pur vero che il radioascolto è e resta, per sua intima essenza, un fatto privato (una sorta di onanismo delle onde hertziane), ma è anche vero che senza un "gruppo", senza contatti, senza lo scambio di opinioni e chiacchiere (più le seconde che le prime, ultimamente.) non si vive, non si "cresce", non ci si orienta e non ci si rapporta all'altro e ora basta perché se no va a finire che mi metto a scrivere come Susanna Tamaro e ci mancherebbe anche altro. Il sequestro cautelativo in attesa di confisca delle apparecchiature dell'amico Roberto Pavanello e di altri partecipanti, è indubbiamente un atto che ha del grottesco. Non entro nella parte prettamente legale della questione: so solo che queste persone stavano ascoltando emissioni radio di tipo "broadcasting" (ovvero, dedicate al pubblico) su bande adibite a questo tipo di trasmissioni, e che per fare questo non occorre la licenza SWL, ma semplicemente essere in regola con il pagamento del canone (calcolato per famiglia) dovuto per le trasmissioni televisive. Questo mi basta per considerare l'atto della Polizia Postale di Venezia quanto di più arbitrario e stupido possa essere compiuto da un organo di ordine pubblico. Davanti a una violazione di tipo amministrativo, questi sedicenti Rambo delle telecomunicazioni si sono sentiti in diritto di usare misure di tipo "cautelare" che violano ogni principio del nostro ordinamento giuridico, e cioè che una persona non ha commesso quel fatto finché non c'è una sentenza definitiva passata in giudicato che afferma, appunto, che lo ha commesso. I poliziotti. Vi ricordate quando Pier Paolo Pasolini ne prendeva le difese durante il '68? Ecco, io credo di non aver mai letto righe più squallide, sia pure scritte da un faro della poesia contemporanea. O, forse, più semplicemente, i poliziotti di una volta non erano quelli di adesso, cresciuti con le imprese mostrate dai cartoni animati giapponesi, inculcati di quel senso di intolleranza e di sospetto che mostrano sempre quando ci fermano per strada con la macchina anche per un semplice controllo. I poliziotti che amano il potere e disprezzano chi il potere non ce l'ha, i poliziotti che davanti ai cittadini fanno la voce grossa, per spegnersi come fiammelle senza ossigeno davanti ai magistrati che, con frequenza sempre più crescente, ne bocciano le azioni. I poliziotti, questi allievi dei Torquemada del nostro tempo, questa massa incolta e fascistoide che ha scelto di rimanere nell'acqua limacciosa della propria piattezza intellettuale per reprimere il crimine e assicurare così il normale e civile svolgimento delle attività sociali. Già, ma qual è il crimine commesso dai nostri colleghi? Quello di essersi ritrovati in pace ad ascoltare la radio? Da quando in qua questo è considerato un illecito? Solo perché cercavano di ascoltare un segnale lontano, sfruttando le conoscenze che hanno acquisito? Ma questo è solo il frutto di un'azione dettata dall'ignoranza e dall'incapacità di agire. Perché se invece di un gruppo di radioappassionati si fosse trattato di un gruppo di pellegrini, che si fossero ritrovati, con le stesse apparecchiature, ad ascoltare Radio Maria e a recitare il Rosario, nessuno avrebbe portato via loro qualcosa. Ed ecco perché l'azione della Polizia Postale di Venezia è intollerante e fascista: perché non considera il diritto all'informazione nel suo insieme, ma distingue tra informazione e informazione. "Che diamine ci faceva questa gente con i ricevitori per le onde corte a cercare i fischi tropicali? Non potrebbero ascoltare Radio DJ come tutti gli altri?" La paura della diversità, di imbattersi nello "sconosciuto" è tale e tanta da costringere questi fanatici ad azioni avventate e radicali (potevano tranquillamente decidere di sigillare le apparecchiature e di affidarle in giudiziale custodia ai proprietari). La legge va rispettata, e noi radioascoltatori vogliamo rispettarla. Ma pretendiamo anche di segnalare ciò che non ci piace e che ci sembra una abnorme applicazione di regole che sono state messe K.O. a colpi di sentenze e di leggi sulle depenalizzazioni. Come Christa Wolf dopo la caduta del muro di Berlino, ci chiediamo, con il candore e l'ingenuità che da sempre ci hanno contraddistinto "Cosa resta?" E la risposta è semplice: essendo stato assestato un colpo mortale al Co.Rad., resta l'AIR, perché tertium non datur. Resta un orrendo baraccone, gestito da fantocci e personaggi allucinanti, un'organizzazione che porta sulle sue spalle il peso e l'ingombro di se stessa, che intrattiene relazioni diplomatiche con qualche povero malato di mente che si vanta di aver raggiunto il traguardo temporale di anni e anni di attività di radioascolto, come se questo fosse un merito, qualcosa di cui dovere andare fieri ed orgogliosi, perché per loro la vita si riduce a bandierine e QSL, a concorsini e rapportini di ascolto. Ma, soprattutto, quello che resta è la non libertà di scegliere. Perché è evidente che in Italia, o ci si adatta al modus vivendi dell'AIR o non ci si associa. E a questa logica da reparto neuropsichiatria non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo aderire.
in molti mi hanno chiesto di commentare i fatti che si sono verificati a Mestre durante l'ultimo DX Camp organizzato dal Co.Rad. Sono stato indeciso fino all'ultimo se fornire o meno queste righe al pubblico (sempre più ristretto ai soliti "quattro gatti"), considerata la mia recente decisione di cessare di commentare il malcostume e le svenevolezze del nostro hobby che ha imboccato ormai la strada senza ritorno dell'autodistruzione interna e dell'autoridicolizzazione all'esterno. Effettivamente, però, ciò che è accaduto è piuttosto grave e getta una luce oscura e inquietante sul futuro del nostro associazionismo, e, in breve, dello stesso hobby, giacché è pur vero che il radioascolto è e resta, per sua intima essenza, un fatto privato (una sorta di onanismo delle onde hertziane), ma è anche vero che senza un "gruppo", senza contatti, senza lo scambio di opinioni e chiacchiere (più le seconde che le prime, ultimamente.) non si vive, non si "cresce", non ci si orienta e non ci si rapporta all'altro e ora basta perché se no va a finire che mi metto a scrivere come Susanna Tamaro e ci mancherebbe anche altro. Il sequestro cautelativo in attesa di confisca delle apparecchiature dell'amico Roberto Pavanello e di altri partecipanti, è indubbiamente un atto che ha del grottesco. Non entro nella parte prettamente legale della questione: so solo che queste persone stavano ascoltando emissioni radio di tipo "broadcasting" (ovvero, dedicate al pubblico) su bande adibite a questo tipo di trasmissioni, e che per fare questo non occorre la licenza SWL, ma semplicemente essere in regola con il pagamento del canone (calcolato per famiglia) dovuto per le trasmissioni televisive. Questo mi basta per considerare l'atto della Polizia Postale di Venezia quanto di più arbitrario e stupido possa essere compiuto da un organo di ordine pubblico. Davanti a una violazione di tipo amministrativo, questi sedicenti Rambo delle telecomunicazioni si sono sentiti in diritto di usare misure di tipo "cautelare" che violano ogni principio del nostro ordinamento giuridico, e cioè che una persona non ha commesso quel fatto finché non c'è una sentenza definitiva passata in giudicato che afferma, appunto, che lo ha commesso. I poliziotti. Vi ricordate quando Pier Paolo Pasolini ne prendeva le difese durante il '68? Ecco, io credo di non aver mai letto righe più squallide, sia pure scritte da un faro della poesia contemporanea. O, forse, più semplicemente, i poliziotti di una volta non erano quelli di adesso, cresciuti con le imprese mostrate dai cartoni animati giapponesi, inculcati di quel senso di intolleranza e di sospetto che mostrano sempre quando ci fermano per strada con la macchina anche per un semplice controllo. I poliziotti che amano il potere e disprezzano chi il potere non ce l'ha, i poliziotti che davanti ai cittadini fanno la voce grossa, per spegnersi come fiammelle senza ossigeno davanti ai magistrati che, con frequenza sempre più crescente, ne bocciano le azioni. I poliziotti, questi allievi dei Torquemada del nostro tempo, questa massa incolta e fascistoide che ha scelto di rimanere nell'acqua limacciosa della propria piattezza intellettuale per reprimere il crimine e assicurare così il normale e civile svolgimento delle attività sociali. Già, ma qual è il crimine commesso dai nostri colleghi? Quello di essersi ritrovati in pace ad ascoltare la radio? Da quando in qua questo è considerato un illecito? Solo perché cercavano di ascoltare un segnale lontano, sfruttando le conoscenze che hanno acquisito? Ma questo è solo il frutto di un'azione dettata dall'ignoranza e dall'incapacità di agire. Perché se invece di un gruppo di radioappassionati si fosse trattato di un gruppo di pellegrini, che si fossero ritrovati, con le stesse apparecchiature, ad ascoltare Radio Maria e a recitare il Rosario, nessuno avrebbe portato via loro qualcosa. Ed ecco perché l'azione della Polizia Postale di Venezia è intollerante e fascista: perché non considera il diritto all'informazione nel suo insieme, ma distingue tra informazione e informazione. "Che diamine ci faceva questa gente con i ricevitori per le onde corte a cercare i fischi tropicali? Non potrebbero ascoltare Radio DJ come tutti gli altri?" La paura della diversità, di imbattersi nello "sconosciuto" è tale e tanta da costringere questi fanatici ad azioni avventate e radicali (potevano tranquillamente decidere di sigillare le apparecchiature e di affidarle in giudiziale custodia ai proprietari). La legge va rispettata, e noi radioascoltatori vogliamo rispettarla. Ma pretendiamo anche di segnalare ciò che non ci piace e che ci sembra una abnorme applicazione di regole che sono state messe K.O. a colpi di sentenze e di leggi sulle depenalizzazioni. Come Christa Wolf dopo la caduta del muro di Berlino, ci chiediamo, con il candore e l'ingenuità che da sempre ci hanno contraddistinto "Cosa resta?" E la risposta è semplice: essendo stato assestato un colpo mortale al Co.Rad., resta l'AIR, perché tertium non datur. Resta un orrendo baraccone, gestito da fantocci e personaggi allucinanti, un'organizzazione che porta sulle sue spalle il peso e l'ingombro di se stessa, che intrattiene relazioni diplomatiche con qualche povero malato di mente che si vanta di aver raggiunto il traguardo temporale di anni e anni di attività di radioascolto, come se questo fosse un merito, qualcosa di cui dovere andare fieri ed orgogliosi, perché per loro la vita si riduce a bandierine e QSL, a concorsini e rapportini di ascolto. Ma, soprattutto, quello che resta è la non libertà di scegliere. Perché è evidente che in Italia, o ci si adatta al modus vivendi dell'AIR o non ci si associa. E a questa logica da reparto neuropsichiatria non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo aderire.
Valerio Di Stefano
AL GIUDICE L'ARDUA SENTENZA!
Il 30 giugno 2000 la montagna ha partorito il topolino, Ia Prefettura di Venezia, 229 giorni dopo I noti fatti che unitamente agli amici Fabio Fabris, Silveri Gomez, Hubert Lidner e Roberto Rizzardi mi avevano visto multato per la modica cifra di lire 4.030.000 in quanto non titolare di licenza S.W.L. e proprietario di ricevitori che "producono segnali di potenza e/o frequenza non rispondenti alle norme stabilite per Ia prevenzione e la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni", ha finalmente deciso il da farsi. Restituzione dei ricevitori in quanto le apparecchiature usate sono solo riceventi e non idonee pertanto a disturbare le radiotrasmissioni e radioricezioni e multa di lire 2.000.000 in quanto "il ricorrente usava apparecchiature potenzialmente in grado di ricevere Ia fonte di frequenza riservata al traffico dei radioamatori".Alcune brevi considerazioni in merito: chi durante il raid si faceva bello parlando di "interferenze provocate dallo stadio di media frequenza (sembrava di essere tornati ad ascoltare Giuseppe Zella dal Club_DX della Deutschlandfunk) non farebbe bene a dimettersi? E' chi è andato ai microfoni della Voce del Mediterraneo ad annunciare le sue certezze, anzi "quasi sicurezze sulla rottamazione del ricevitore EGZ in quanto solo i radioamatori possono autocostruire apparecchiature" con che spirito si guarda allo specchio ogni mattina? Io al posto loro ml sentirei molto, ma proprio molto a disagio! Per quanto riguarda invece l'ammenda di lire 2.000.000 (e perché non i 4.000.000 originali ?) sono veramente felice di aver stabilito un primato: sono il primo, a pari merito con Fabio Fabris, cittadino italiano ad essere multato per essere "potenzialmente" in grado di commettere in'infrazione. Credo sia questa una pietra miliare nella storia del diritto: d'ora in poi qualsiasi cittadino italiano potrà essere, in qualsiasi momento, arrestato per omicidio (e chi non è potenzialmente in grado di farlo?), ogni automobilista potrà essere multato per eccesso di velocità, ogni proprietario di cani per imbrattamento del marciapiedi e chi più ne ha più ne metta.
Mi è permesso fare ricorso al Giudice di Pace della provincia di Venezia:
SARA' FATTO.
Roberto PAVANELLO
RICORDANDO MESTRE
D.P.R. 27 Gennaio 2000 n° 64
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.69 del 23-3-2000
Sommario
LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI
omissis
Sommario
LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI
omissis
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n.64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio. Pag. 6
omissis
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.
omissis
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388= /CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 = marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUT ELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri peri servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800;
Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EM S-PRODAT ed EMS-MSSAT;
Considerata l'opportunità di favorire la mobilità dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale così come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388= /CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 = marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUT ELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri peri servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800;
Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EM S-PRODAT ed EMS-MSSAT;
Considerata l'opportunità di favorire la mobilità dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale così come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari
1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
b. approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c. conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
a. detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;
b. detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
Art. 2.
Interferenze dannose ed integrità della rete
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.
2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.
3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.
4. A salvaguardia dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
Art. 3.
Elenco delle apparecchiature e comunicazioni
1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto.
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto.
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9