martedì 15 settembre 2015

Primi problemi per chi vuole trasmettere in onde medie

Ho aggiornato il mio vademecum online (http://www.dirittoalradioascolto.sm/vademecum_onde_medie.pdf), dando notizia delle difficoltà che stanno incontrando coloro che vogliono trasmettere, a causa della più volte deprecata imperfetta formulazione del nuovo art. 24-bis delò TUSMAR.

Ho pertanto inserito il capitolo 9-bis, che riporto integralmente di seguito:


Giorgio Marsiglio

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9 bis. GLI OSTRUZIONISMI DEGLI UFFICI MINISTERIALI

Come era facile prevedere, l'imperfetta formulazione dell'art. 24-bis del TUSMAR (in particolare, la mancata indicazione di una data o di un periodo entro il quale AGCOM e Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbero adottare i propri provvedimenti per l'assegnazione delle frequenze in onde medie) ha inevitabilmente condotto ad una situazione di stallo.

Infatti, il Ministero ha già ricevuto le prime SCIA finalizzate all'autorizzazione generale a trasmettere e - com'era prevedibile - gli uffici hanno già provveduto a rispondere con un implicito diniego, con la motivazione che finché l'AGCOM non emana i criteri per l'assegnazione in concessione, non è possibile nemmeno dare seguito alle SCIA relative alla preliminare autorizzazione.

Agli operatori che mi hanno chiesto un parere informale, ho già avuto modo di evidenziare che autorizzazione e concessione sono due provvedimenti distinti e che, pertanto, il Ministero avrebbe comunque dovuto fare la propria parte verificando il possesso dei requisiti per l'autorizzazione per trasmettere; il passaggio successivo (concessione in uso della frequenza) naturalmente sarebbe avvenuto solo a seguito dell'adozione dei provvedimenti di spettanza dell'Autorità garante.

Chiaro, a mio parere, il perché di tale errore procedurale, molto probabilmente voluto: il timore che gli operatori privati, una volta in possesso anche della sola autorizzazione generale a trasmettere, inizino comunque le proprie trasmissioni su una frequenza rispettosa del Piano di Ginevra 1975, forti della giurisprudenza di Cassazione prima ricordata ai paragrafi 4 e 8 e, pertanto, ragionevolmente sicuri di ottenere ragione in caso di giudizio penale.

Infatti, nel nostro caso, al ritardo in essere sin dal 2001 va ora a sommarsi l'ulteriore attuale ritardo di AGCOM e Ministero e - come abbiamo visto in precedenza - ai nostri Giudici non piace che l'esercizio di un diritto venga ritardato all'infinito per colpa dei ritardi delle Autorità.